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Il distacco temporaneo in uno Stato dell’UE o dell’AELS avrà una durata superiore a 24 mesi. Posso rimanere assoggettato/a alle assicurazioni sociali in Svizzera?

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Se il periodo di 24 mesi non è sufficiente, i datori di lavoro possono richiedere una proroga del distacco tramite l’applicazione web ALPS (messa a disposizione dalla loro cassa di compensazione). La proroga può essere accordata fino al raggiungimento della durata massima complessiva di sei anni. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) cercherà di raggiungere un accordo speciale con l’autorità estera competente del Paese di distacco.

Se l’accordo viene raggiunto, ai datori di lavoro verrà inviata una conferma in cui si certifica che la legislazione svizzera rimane applicabile.

Se già all’inizio del distacco è prevedibile che il periodo di 24 mesi non sarà sufficiente per lo svolgimento dei compiti in questione, può essere presentata direttamente una richiesta per un distacco più lungo.

Ulteriori domande

Dove posso richiedere il modulo A1?
Svolgo un’attività lucrativa indipendente e assumerò un incarico in uno Stato dell’UE o dell’AELS. In quale Paese sono assoggettato/a alle assicurazioni sociali?
Il mio datore di lavoro mi distaccherà temporaneamente dalla Svizzera in uno Stato contraente al di fuori dell’UE/AELS. In quale Paese sarò assoggettato alle assicurazioni sociali?
Dove posso richiedere un certificato di distacco?
Sono stato/a distaccato/a in uno Stato dell’UE o dell’AELS. I miei familiari mi accompagnano. Possono rimanere affiliati all’AVS/AI in Svizzera?
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