I contributi dovuti a titolo di persone senza attività lucrativa sono determinati in base alla sostanza al 31 dicembre e al reddito conseguito in forma di rendita nell’anno di contribuzione. Per la sostanza, la cassa di compensazione si fonda sulla tassazione fiscale cantonale.
Il concetto di reddito conseguito in forma di rendita è molto ampio: non è determinante che le prestazioni in questione presentino più o meno le caratteristiche di una rendita, ma piuttosto il fatto che concorrano al mantenimento dell’assicurato, vale a dire che si tratti di elementi del reddito che incidono sulle condizioni sociali della persona senza attività lucrativa.
Per contro, non fanno parte del reddito conseguito in forma di rendita le prestazioni dell’AI, i redditi patrimoniali e le rendite per orfani e per figli, se i figli vi hanno un diritto proprio. I redditi conseguiti in forma di rendita vengono moltiplicati per 20 e poi aggiunti all’eventuale sostanza. Per le persone sposate, va tenuto conto della sostanza e dei redditi conseguiti in forma di rendita di entrambi i coniugi (a prescindere dal regime matrimoniale) o di entrambi i partner registrati. I contributi dovuti a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa sono quindi calcolati sulla base di un’apposita tabella dei contributi.
Gli studenti e gli assicurati che beneficiano del sostegno di enti pubblici o di terzi pagano generalmente il contributo minimo, attualmente pari a 514 franchi. Per gli studenti è competente la cassa di compensazione del luogo in cui si trova l’istituto frequentato. Gli istituti scolastici notificano alle competenti casse di compensazione gli studenti che hanno compiuto 20 anni nel corso dell’anno civile precedente.
Opuscolo 2.03 "Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG"
Tabelle dei contributi Indipendenti e persone senza attività lucrativa