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I coniugi o i partner registratii delle persone che sono considerate esercitanti un’attività lucrativa ai sensi dell’AVS e che (insieme con i contributi del datore di lavoro) pagano il doppio dell’importo minimo, ossia 1028 franchi, non sono tenuti a pagare contributi propri. Questa regola vale anche se la persona che lavora ha già raggiunto l’età riferimento. Se queste condizioni non sono adempiute, entrambi i coniugi o partner registrati sono tenuti a pagare contributi. Il diritto ad accrediti per compiti educativi non esonera dall’obbligo contributivo.