Chi percepisce una rendita AI resta soggetto all’obbligo contributivo anche se non esercita più alcuna attività lucrativa. I beneficiari di rendita AI sono tenuti a pagare contributi a titolo di persone non esercitanti un’attività lucrativa e devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale o alla sua agenzia comunale nel luogo di residenza.
Per i beneficiari di indennità giornaliere dell’AI le casse di compensazione prelevano dalle stesse la metà dei contributi all’AVS, all’AI, alle IPG ed eventualmente all’AD e trasferiscono questo importo all’AVS, insieme con l’altra metà assunta dall’AI. L’aliquota di contribuzione è uguale a quella applicata a un rapporto di lavoro dipendente. Grazie a questa regolamentazione, le persone che percepiscono indennità giornaliere dell’AI non devono temere l’insorgere di lacune contributive durante il periodo di riscossione. Nel momento in cui non hanno più diritto a un’indennità giornaliera, devono annunciarsi alla cassa di compensazione cantonale o alla sua agenzia comunale nel luogo di residenza per essere registrate come persone senza attività lucrativa.
Opuscolo 2.01 "Contributi paritetici all'AVS, all'AI e alle IPG"
Opuscolo 2.02 "Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG"