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In questo caso si applica la stessa regolamentazione valida per le indennità giornaliere dell’AI. Se, una volta terminata la riscossione delle indennità, non si esercita più alcuna attività lucrativa, di regola si è tenuti a pagare contributi in qualità di persone senza attività lucrativa.
Opuscolo 2.01 "Contributi paritetici all'AVS, all'AI e alle IPG"
Opuscolo 2.02 "Contributi degli independenti all'AVS, all'AI e alle IPG"
Opuscolo 2.03 "Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG"