Si ha diritto alle PC se:
• si ha diritto a una rendita dell’AVS (anche anticipata), a una rendita dell’AI, a un assegno per grandi invalidi dell’AI o a un’indennità giornaliera dell’AI per almeno sei mesi, e
• si dispone di una sostanza non superiore a 100 000 franchi (persone sole) o 200 000 franchi (coppie sposate), e
• si ha il domicilio e la dimora abituale in Svizzera, e
• si ha la cittadinanza svizzera o di uno Stato membro dell’UE/AELS, o
• si ha la cittadinanza di uno Stato terzo e si è dimorato ininterrottamente in Svizzera per almeno dieci anni. Per i rifugiati e gli apolidi questo termine è di cinque anni.
Per maggiori informazioni si rinvia ai seguenti opuscoli informativi:
Opuscolo informativo «5.01 Prestazioni complementari all'AVS e all'AI»
Opuscolo informativo «5.02 Diritto alle prestazioni complementari all’AVS e all’AI»