Se il datore di lavoro continua a versare il salario durante un’assenza dovuta a malattia o infortunio, vanno pagati i contributi come di consueto. Le prestazioni assicurative, in particolare le indennità giornaliere dell’assicurazione malattie o di quella contro gli infortuni, sono invece esenti da contributi. Attenzione: tali indennità giornaliere possono essere versate anche tramite il datore di lavoro. Se si percepiscono prestazioni assicurative per un lungo periodo (diversi mesi), si corre il rischio che sorgano lacune contributive. Per evitare questa situazione, in tal caso, a seconda delle circostanze, vanno pagati contributi a titolo di persone senza attività lucrativa. Se del caso, o in caso di dubbio, conviene annunciarsi alla cassa di compensazione AVS cantonale o all’agenzia comunale del luogo di residenza.
Opuscolo 2.01 "Contributi paritetici all'AVS, all'AI e alle IPG"
Opuscolo 2.02 "Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG"
Opuscolo 2.03 "Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG"