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Una dipendente deve poter prendere il congedo di maternità senza che i suoi altri diritti risultino limitati e senza rischiare di perdere il posto di lavoro. Per questo motivo sono state previste le misure di protezione seguenti:
- protezione contro il licenziamento: dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro di una dipendente incinta. Il divieto vale anche per le 16 settimane successive al parto nonché, in caso di degenza ospedaliera del neonato, per la durata del prolungamento del congedo di maternità; In caso di decesso dell’altro genitore, la protezione contro il licenziamento della madre si prolunga fino al momento in cui quest’ultima prende l’ultimo giorno di congedo (prolungamento in caso di decesso di un genitore), ma al massimo di tre mesi dopo la fine della 16a settimana successiva al parto;
- divieto di ridurre le vacanze di una dipendente a causa del suo congedo di maternità;
- mantenimento del salario coordinato nella previdenza professionale;
- mantenimento della copertura dell’assicurazione obbligatoria secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni.