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Una persona deve poter prendere il congedo di paternità o per l’altro genitore senza che i suoi altri diritti risultino limitati e senza rischiare di perdere il posto di lavoro. Per questo motivo sono state previste le misure di protezione seguenti:
- prolungamento del termine di disdetta, se il datore di lavoro disdice il contratto di lavoro e il dipendente non ha ancora preso il congedo nella sua totalità. Il termine di disdetta viene prolungato del numero di giorni di congedo rimanenti;
- divieto di ridurre le vacanze di un dipendente a causa del suo congedo;
- mantenimento della previdenza professionale;
- mantenimento della copertura dell’assicurazione obbligatoria secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni;
- protezione dal licenziamento in caso di decesso della madre: se il genitore superstite (il padre o la moglie della madre) fruisce del congedo prolungato, dopo la conclusione del periodo di prova il suo datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro per 14 settimane dopo il decesso della madre.