Se il padre o la moglie della madre, che è considerata come l’altro genitore, muore durante il termine quadro di sei mesi, il genitore superstite può esercitare il diritto al versamento di indennità supplementari. Al genitore in questione viene quindi concesso un congedo supplementare di due settimane (dieci giorni lavorativi), se adempie le condizioni per il diritto al congedo di maternità. Questi giorni di congedo supplementari possono essere presi entro sei mesi dal giorno del decesso, sotto forma di singoli giorni o settimane oppure in una sola volta. Il congedo di maternità e il relativo prolungamento in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato sono prioritari rispetto a questo congedo supplementare. Il diritto si estingue sei mesi dopo il decesso o con la fruizione dell’intero congedo.
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