Se una persona soggiorna all’estero ininterrottamente per oltre 90 giorni o per 90 giorni complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, il versamento delle PC è sospeso con effetto retroattivo dall’inizio del mese durante il quale la persona ha trascorso il 90° giorno all’estero. Se una persona torna all’estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso almeno 90 giorni all’estero, il versamento delle PC è sospeso dall’inizio del mese durante il quale ha nuovamente lasciato la Svizzera. Il versamento delle PC riprende a partire dal mese seguente il rientro in Svizzera. I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all’estero.
Se una persona soggiorna all’estero per più di un anno per un valido motivo, il versamento delle PC è sospeso alla fine del mese in cui ha trascorso il 365° giorno all’estero. Sono considerati validi motivi:
- a determinate condizioni, una formazione per la quale è indispensabile un soggiorno all’estero;
- una malattia o un infortunio del beneficiario di PC o di un familiare recatosi all’estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il rientro in Svizzera;
- l’impedimento a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore.