«Con effetto retroattivo» significa che se il termine di pagamento non è rispettato, gli interessi cominciano a decorrere non dalla scadenza, ma già dal primo giorno del termine (p. es. dal 1° marzo se i contributi devono trovarsi sul conto della cassa di compensazione il 30 marzo). Non si tratta di una procedura usuale. Perché dunque l’AVS ha scelto questa prassi?
Il credito contributivo nasce in fondo già nel momento in cui viene conseguito un reddito. Nel caso dei lavoratori dipendenti, questo momento corrisponde alla data del versamento del salario. Tuttavia non sarebbe pratico se i contributi dovessero essere versati sempre in questo preciso momento. Per questo motivo l’AVS fissa l’inizio della decorrenza del termine a date successive, ad esempio al primo giorno del mese seguente, e concede un’ulteriore scadenza per il versamento. Non si può pretendere dall’AVS una generosità ancora maggiore quando anche quest’ultimo termine non viene rispettato. Gli interessi di mora, inoltre, non sono calcolati dal giorno della realizzazione del reddito, ma dall’inizio della decorrenza del termine di pagamento.
Se nel corso di un anno un datore di lavoro versa contributi d’acconto troppo modesti e, una volta effettuato il conteggio, paga la differenza all’inizio dell’anno successivo, il versamento della differenza è in linea di principio tardivo. Tuttavia, se la differenza è versata sul conto della cassa di compensazione entro il termine di 30 giorni, l’AVS rinuncia a riscuotere interessi con effetto retroattivo. Se però questa scadenza non viene rispettata, essa applica regole più severe: in tal caso l’interesse decorre retroattivamente dall’inizio del termine di pagamento (ma anche in questo caso non già dalla data della realizzazione del reddito).