In caso di fatture emesse sotto forma di acconti: se i contributi non si trovano sul conto della cassa di compensazione al più tardi il 30° giorno (e quindi non il 31°) dopo la scadenza del periodo di conteggio, sono dovuti interessi di mora pari al 5 per cento all’anno, con effetto retroattivo al primo giorno successivo al periodo di conteggio.
In caso di fatture di conguaglio (p. es. conteggi annui e intermedi, fatture conseguenti a controlli dei datori di lavoro, conteggi per indipendenti e persone senza attività lucrativa): se i contributi non si trovano sul conto della cassa di compensazione al più tardi il 30° giorno dalla data della fattura, sono dovuti interessi di mora pari al 5 per cento all’anno, con effetto retroattivo alla data della fattura.
In caso di pagamento o conteggio effettuato in ritardo, gli interessi di mora vengono riscossi indipendentemente dall’esistenza di una colpa o dalla notifica di una diffida.
Conviene quindi in ogni caso versare puntualmente i contributi.
Opuscolo 2.01 "Contributi paritetici all'AVS, all'AI e alle IPG"
Opuscolo 2.02 "Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG"
Opuscolo 2.03 "Contributi delle persone senza attività lucrativa all'AVS, all'AI e alle IPG"